(Pubblicata nel Bollettino ufficiale - Parte I e II della Regione Sardegna n. 3 del 29 gennaio 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche all'art. 41 della legge regionale n. 23 del 1998 (Mezzi per l'esercizio dell'attivita' venatoria) 1. Nel comma 1 dell'art. 41 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna), dopo le parole «anima liscia» sono aggiunte le parole «o a canna rigata». 2. Alla fine del comma 1 dell'art. 36 della legge n. 23 del 1998, dopo le parole «nei giorni e con le limitazioni previste dalla presente legge e dal calendario venatorio» sono aggiunte le seguenti: «in relazione ai limiti di tempo, di specie cacciabili e di numero di capi abbattibili.».