(Pubblicata nel Bollettino ufficiale - Parte I e II 
          della Regione Sardegna n. 3 del 29 gennaio 2011) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
     Modifiche all'art. 41 della legge regionale n. 23 del 1998 
          (Mezzi per l'esercizio dell'attivita' venatoria) 
 
    1. Nel comma 1 dell'art. 41 della legge regionale 29 luglio 1998,
n.  23  (Norme  per  la  protezione  della  fauna  selvatica  e   per
l'esercizio della caccia in Sardegna), dopo le parole «anima  liscia»
sono aggiunte le parole «o a canna rigata». 
    2. Alla fine del comma 1 dell'art. 36 della legge n. 23 del 1998,
dopo le parole «nei  giorni  e  con  le  limitazioni  previste  dalla
presente legge e dal calendario venatorio» sono aggiunte le seguenti:
«in relazione ai limiti di tempo, di specie cacciabili e di numero di
capi abbattibili.».